Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che in sostanza riforma la filiazione, eliminando tutte le differenze di inquadramento e trattamento giuridico nei confronti dei figli, indipendentemente se essi siano legittimi (cioè nati nel matrimonio), naturali (nati fuori dal matrimonio) o adottati.
Il tema ha avuto una considerevole evoluzione nel tempo. La legge in principio dava rilevanza solamente ai figli legittimi, poiché il solo tipo di famiglia riconosciuto era quella nata con il matrimonio (religioso o civile) e lo Stato riconosceva solo ai suoi membri la tutela dei diritti; anzi, fino a qualche decennio fa essere genitore di un figlio senza che uno o entrambi i coniugi non fossero sposati era considerato nel nostro paese un fattore di disonore e di onta: non a caso tali figli venivano chiamati “bastardi” o “illegittimi”.
Col tempo invece, e grazie anche all’introduzione del divorzio nel nostro paese (1970), il vincolo della sacralità della famiglia ha cominciato a essere un po’ meno rilevante nei costumi: prima del divorzio chi si sposava sapeva di dover accettare il matrimonio tutta la vita, nel bene o nel male e ci pensava un bel po’ prima di fare il passo; oggi invece le coppie prendono la scelta di sposarsi con un po’ più di leggerezza e infatti il numero di separazioni e divorzi è enormemente aumentato, intasando gli studi dei matrimonialisti. In particolare, si è sviluppata la cosiddetta coppia di fatto, ovvero una coppia che condivide uno stesso tetto e che si comporta more uxorio, senza però aver suggellato la comunanza di vita con l’istituto matrimoniale: oggi non sorprende più che in un contesto del genere possano nascere anche dei figli e, naturalmente, la sensibilità attuale e una maggiore apertura dei valori culturali tipici del nostro tempo non potrebbero permettere che queste “categorie” di figli restino non tutelate solo perché sono state messe al mondo fuori dal matrimonio. Dicasi lo stesso per i figli adulterini, nati da tradimenti o anche accidentalmente da coppie che non abbiano poi ricorso a matrimoni riparatori. In tutti questi casi è comunque necessario che l’ordinamento offra garanzie e difenda i diritti di questi nuovi esseri umani: ecco perché da qualche anno molte correnti della dottrina giurisprudenziale hanno fatto pressioni per indirizzare l’operato del Parlamento affinché adattasse le norme giuridiche ai diversi costumi in vigore nella nostra società: il risultato è stato un progressivo riconoscimento dei diritti per quei soggetti che hanno una comunanza di vita e di affetti pur non essendo sposati e i figli rappresentano una parte importantissima di questa nuova categoria sociale.
Fino a qualche mese fa nei codici permanevano gli ultimi strascichi dell’antico modo di guardare ai figli, tant’è che si leggevano distinzioni tra figli “legittimi” e figli “naturali”. Quest’estate il premier Letta aveva preannunciato la prossima approvazione di un decreto che modificasse questo modo di vedere la filiazione e la “aggiornasse”, eliminando ogni discriminazione tra le tipologie suddette, garantendo gli stessi identici diritti a tutti i figli, indipendentemente da come sia nato il loro rapporto di filiazionei. In particolare, il 12 luglio scorso era stato approvato lo schema del decreto che aspettava di essere confermato.
Il decreto che riforma la filiazione è stato approvato ieri e reca alcune novità. Vediamo quali sono le principali, oltre quella già citata dell’equiparazione sul piano giuridico tra tutte le categorie di figli (principio dell’unicità dello status di figlio).
- Introduzione del concetto di responsabilità genitoriale: è una nuova dicitura, con carattere più ampio, che sostituisce e completa la vecchia “potestà genitoriale”, ovvero il potere di esercitare i doveri nei confronti dei propri figli;
- Equiparazione dell’adozione per i minorenni: se un figlio minorenne viene adottato pienamente, esso è riconosciuto dall’ordinamento italiano come facente parte della famiglia come se fosse nato all’interno del matrimonio. Questo riconoscimento non vale se il figlio adottato ha già acquisito la maggiore età al momento dell’adozione.
- Ascolto del minore nei processi che lo riguardano: nell’interesse del minore, la giurisprudenza dovrà ora tenere conto anche dei pensieri e dei sentimenti dello stesso nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, a patto però che il minore dimostri capacità di discernimento. L’ascolto del minore era già previsto dalla legge nel caso di giudizi di separazione o divorzio.
- Nuova prescrizione per il disconoscimento della paternità: disconoscere la paternità significa rinunciare a riconoscere un figlio come proprio, liberandosi quindi da tutti i doveri genitoriali nei suoi confronti, se dovesse essere provato che non esiste tra il figlio e il padre alcun rapporto di parentela (per esempio se ad un uomo viene fatto credere di essere il padre di un figlio che la donna ha invece concepito in modo adulterino). Questo istituto tutela il coniuge raggirato: ora chi volesse disconoscere la paternità di un figlio deve farlo non oltre 5 anni dalla nascita di quest’ultimo.
- Diritti di successione: i figli nati fuori dal matrimonio hanno un termine di prescrizione di 10 anni per accettare l’eredità che spetterebbe loro.
- Legittimazione degli ascendenti: i nonni ora hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i figli, un diritto prima riservato esclusivamente ai genitori nei casi in cui la famiglia fosse stata divisa da sentenza di separazione o di divorzio.
- Abbandono: con l’introduzione della nozione di abbandono, i Tribunali dei minori hanno il dovere di segnalare ai Comuni i casi di maggiore indigenza dei nuclei familiari più a rischio.
Il premier Enrico Letta in Consiglio dei Ministri annuncia l'imminente approvazione del decreto sulla riforma della filiazione. |
La Commissione istituita dal CdM è stata presieduta da Cesare Massimo Bianca; la norma implica diverse novità per la vita delle persone. In particolare, la figura del minore riceverà una attenzione maggiore, essendo la parte più “debole” del nucleo familiare, specie di quello che si disfa per crisi coniugale. Si annovera quindi la riforma della filiazione nell’ambito della Riforma del diritto di famiglia operata nel 1975. Il decreto si iscrive anche nell’ambito più generale della riforma operata dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali), che all’articolo 2 delegava espressamente il Governo ad adottare per decreto dei provvedimenti entro un anno dalla sua entrata in vigore che rispettassero i principi di riforma della filiazione naturale.
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